IMPOSTA IMMOBILI - DI COSA SI TRATTA
L'IMU, ovvero l'imposta municipale propria, rappresenta la principale tassa sulle proprietà immobiliari ed è stata introdotta dall'anno 2012 in forza all’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, sostituendo così la vecchia imposta comunale sugli immobili (ICI).
L'imposta IMU viene applicata a tutti i comuni del territorio nazionale ad eccezione di alcuni statuti del Friuli Venezia Giulia e le province di Trento e Bolzano, dove viene applicata una differente imposta immobiliare (IMIS e IMI).
IMU ED IMMOBILI ESENTATI DAL VERSAMENTO
Il versamento dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei casi sopra indicati, è dovuto per tutti i possessori di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Per gli immobili che rappresentano le prime abitazioni ricadenti nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, ovvero in cui è stabilita la residenza, non è previsto il pagamento dell'imposta sugli immobili. Tale esenzione si estende anche alle relative pertinenze di tali immobili in quanto la disciplina tributaria stabilisce che nei casi di "prima casa" siano ammesse fino a un massimo di 3 pertinenze per ogni abitazione principale, purché differenti tra loro. Le categorie delle pertinenze differenti sono quelle ricadenti in:
- categoria C6 (stalle e scuderie e garage);
- categoria C7 (tettoie chiuse e aperte);
- categoria C2 (locali di deposito, magazzini, depositi).
Non sono esentati invece i titolari di immobili in categoria A1, A8 e A9 in quanto considerati beni di lusso e quindi soggetti al pagamento dell'imposta anche se abitazione principale. Si evidenzia inoltre che sono tenuti al versamento dell'IMU non solo i proprietari, ma anche i detentori di altri diritti reali, quali: usufrutto,uso,abitazione ed enfiteusi.
Sono esentati dal pagamento dell'imposta IMU anche gli alloggi sociali, gli immobili locati a forze dell'ordine, le abitazioni assegnate ad un genitore affidatario o le unità immobiliari che appartengono alle cooperative edilizie.
Sono esenti dal pagamento dell'IMU anche i terreni agricoli classificati come totalmente o parzialmente montani, così come stabilito dalla circolare N° 9/1993, i terreni nelle isole minori come allegato A della L. 448/2011, i terreni in carico a coltivatori diretti regolarmente iscritti alla previdenza agricola (articolo 1, D.Lgs. 99/2004) ed infine i terreni ad "immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile".
IMU SECONDA CASA COME SI CALCOLA?
Per poter calcolare l'imposta IMU è indispensabile ottenere alcuni dati essenziali, ovvero:
- valore della rendita catastale (determinato dall'agenzia delle entrate e consultabile tramite una visura catastale);
- coefficiente catastale (per le seconde case si considera sempre il valore di 160);
- L'aliquota comunale (può variare ma solitamente va dal 7,6 all’ 8,6 per mille, come stabilito dalla legge di Bilancio 2020);
- Percentuale di possesso dell'immobile e periodo di possesso.
Ottenute le informazioni necessarie, il calcolo dell'IMU seconda casa avviene moltiplicando la rendita catastale dell'immobile rivalutata del 5% x il coefficiente catastale ed applicando infine l'aliquida dell' 8,6 per mille.
Per un immobile quindi con una rendita catastale pari a 350 € , posseduto al 100% per l'intero periodo annuo, il calcolo viene eseguito nel seguente modo:
Rendita 350 € + (350 € x 0.05) x 160 = 58.800 €
58.800 € / 1000 x 8.6 ( l'aliquota per mille) = 505,68 €
Sono infine presenti dei casi un in cui è presente una riduzione dell'IMU, cosi come stabilito dalla legge di bilancio 2016 (L.N° 208/2015) ovvero:
- Immobili affittati a canone concordato ( l'IMU calcolata ridotta al 75%)
- Abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti entro il primo grado, quindi figli e genitori ( riduzione del 50%)
L'imposta IMU viene versata tramite il Modello F24 e suddivisa in due rate pari al 50% dell'imposta, la prima con scadenza 16 Giugno ( versamento acconto) e la seconda il 16 dicembre (versamento del saldo).