DIRITTO DI LIVELLARIO - COSA SI INTENDE?
Leggendo una visura catastale può capitare di ritrovare, nell'intestazione dei diritti, la dicitura "livellario". Tale dicitura indica colui che ha diritto di godimento di un bene, ma senza che quest'ultimo gli appartenga. La proprietà resta quindi sempre a carico del concedente, chiamato anche "direttario" mentre l'altro soggetto ne gode fino a quando non richiede l'affrancazione e diventa a tutti gli effetti il proprietario. La concessione di un bene infatti non determina necessariamente l'acquisizione di quest'ultimo. Nel caso del livellario, il proprietario di un fondo concedeva ad altro soggetto il diritto di possedimento e sfruttamento del terreno in cambio del pagamento di un canone. Si trattava quindi di un contratto agrario avente come fine la concessione di un fondo sfruttato dal livellario per le attività di allevamento e raccolto.
LIVELLARIO - CONVERSIONE IN DIRITTO IN PROPRIETA'
E' importante sottolineare che non tutti i diritti di livellario indicati nelle visure risultano effettivamente esistenti. E' l'esempio delle province di Belluno, Rovigo,Treviso, Venezia, Verona, Udine, Vicenza e Padova, dove l'applicazione della Legge 7 gennaio 1974 n. 3 ha di fatto convertito in automatico il diritto di livellario con quello di piena proprietà.
Risultano estinti e anch'essi convertiti in piena proprietà, anche i diritti di livello concessi dalle Amministrazioni Statali, così come stabilito dalla Legge 29 gennaio 1974 n. 16 e Legge 20 maggio 1985 n. 222. In entrambi i casi appena indicati è importante sapere che estinto il diritto di livellario, si estingue anche il relativo canone livellario. Nel caso in cui tale diritto sia stato convertito ma risulti ancora presente in visura, questo indica la necessità di eseguire la relativa voltura catastale da parte dell'avente diritto.
LIVELLARIO - COS'E' L'AFFRANCAZIONE?
L'affrancazione rappresenta il diritto del livellario che permette, pagando una somma in denaro, di riscattare il terreno su cui il soggetto vanta il diritto, diventando il pieno proprietario. Si può quindi equiparare l'affrancazione a una specie di atto di compravendita.
Esistono due tipologie di affrancazione:
Nel caso dell'affrancazione giudiziale, quest'ultima è disciplinata dalla L. n. 607 del 1966. e si può ottenere presentando la richiesta al Tribunale ordinario. Il valore dell'affrancazione viene generalmente calcolato moltiplicando il canone livellario per 15 volte. Il procedimento termina dopo che il giudice abbia attestato il pagamento delle spettanze. Se si vuole invece ricorrere a una strada più veloce e meno dispendiosa, in presenza di un preliminare accordo tra le parti, è possibile optare per l'affrancazione notarile. Sarà quindi necessario, in tal caso, munirsi di delibera di affrancazione da parte della giunta comunale, il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile oggetto di affrancazione e la determina di spesa da fornire al notaio.
SERVIZI PIU' RICHIESTI:
ALTRI SERVIZI:
E' possibile ricevere rapidamente assistenza da Retevisure in più modalità: