L'scrizione ipotecaria rappresenta l'atto che sancisce di fatto la validità di un diritto di ipoteca, come forma di garanzia, come nel caso di un credito scaturito da un mutuo ipotecario. Questo diritto viene acquisito nel momento in cui l'ipoteca viene iscritta nei pubblici registri immobiliari del territorio competente ( conservatoria di competenza)
Quali tipi di iscrizioni ipotecarie esistono?
Il nostro codice civile stabilisce tre distinte tipologie di ipoteca ovvero:
IPOTECA LEGALE: è la meno usata,disciplinata dall'art. 2817 del codice civile, il più delle volte viene utilizzata in caso di debiti saldati solo parzialmente o a seguito di atti di divisione ove gli eredi non provvedono ai pagamenti dei conguagli previsti;
IPOTECA GIUDIZIALE: si tratta di un titolo di garanzia scaturito da un provvedimento dell'autorità giudiziale o da una sentenza di un giudice. La sua iscrizione è fondamentale in quanto deve necessariamente essere resa pubblica ai fini di tutelare le persone interessate al bene.
IPOTECA VOLONTARIA: si tratta della più comune forma di ipoteca presente, il più delle volte come volontaria forma di garazia per una richiesta di mutuo o finanziamento relativo all'acquisto di un bene immobile.
dell'immobile o del soggetto coinvolto nel procedimento nella conservatoria dei registri immobiliari di competenza. Nell'elenco delle formalità risultante dall'ispezione, sarà quindi presente un'iscrizione "contro", con i relativi estremi di registrazione, rogante ed il tipo ipoteca iscritta. In caso di cancellazione, sotto la formalità di riferimento sarà presente un'annotazione con l'indicazione della dicitura " CANCELLAZIONE TOTALE".
Stando all'art. 2847 del Codice Civile, l'iscrizione ha una durata ventennale. L'effetto cessa se la relativa iscrizione non viene rinnovata prima della scadenza naturale del termine e può essere rinnovata ulteriormente dopo una seconda scadenza di rinnovo.
La cancellazione invece avviene in modalità differenti a seconda del tipo di iscrizione ipotecaria.
Nel caso di ipoteca legale la cancellazione avviene tramite un atto notarile o in caso di contenziosi tra vneditore/acquirente, sarà il giudice a disporre la cancellazione.
L'ipoteca volontaria invece, può generalmente essere cancellata tramite la procedura di cancellazione semplificata, ovvero tramite un procedimento riguardante le ipoteche a garanzia di mutui e finanziamenti. Tale procedura avviene da parte del creditore, che invia telematicamente (cosi come previsto dalle specifiche dell'A.d.E. del 29 Luglio 2014) una comunicazione di avvenuta cancellazione del debito all'agenzia dei servizi di pubblicità immobiliare.
L'ipoteca giudiziale invece, essendo originata da un provvedimento giudiziario (come un decreto ingiuntivo), può essere cancellata generalmente con un'ordinanza del giudice. Non è quindi prevista la classica forma di cancellazione semplificata prevista per ipoteche volontarie sopracitate.