Il lastrico solare identifica una superficie piana avente funzione di copertura e protezione dell'edificio, che può intendersi di proprietà comune o di proprietà esclusiva. La proprietà comune, anche in relazione a quanto definito dall'art. 1102 -1 comm., comprende l'uso del d aparte dei condomini, purchè non se ne alteri la destinazione.
E' quindi è consentita ad esempio l'installazione di antenne o anche di insegne e cartelli ai fini commerciali e/o pubblicitari. L'uso esclusivo viceversa identifica la proprietà esclusiva e quindi la fruibilità di uno o più soggetti titolari del diritto. E' il caso di un lastrico solare accessibile solo mediante scala interna di un appartamento, o anche da scala comune, ma le cui chiavi della porta d'accesso sono in possesso esclusivamente dal titolare dell'uso esclusivo.
Partendo dalla premessa che sia il lastrico solare che la terrazza svolgono la funzione di copertura, la principale differenza è relativa alla funzione di affaccio. A determinare la distinzione è anche la cassazione, con sentenza "Cass. civ., sez. II, 28 aprile 1986, n. 2924" che indica la terrazza atta "soprattutto a dare un affaccio e ulteriori comodità all'appartamento cui è collegata e del quale costituisce una proiezione verso l'esterno". Le terrazze inoltre, rispetto ai lastrici solari aventi essenzialmente la funzione di copertura, possono essere considerate come facenti parte di appartamenti in relazione a dove è ubicato l'accesso.
Catastalmente il lastrico solare ricade in categoria F/5, quindi nel gruppo di categorie denominate fittizie. E' importante evidenziare che pur avendo una funzione rilevante dal punto di vista della copertura, non è prevista l'associazione di alcuna rendita catastale e quindi non è prevista l'applicazione delle relative imposte. .
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